Preventivo D&O

La soluzione assicurativa per la RC degli Amministratori, dei Sindaci e dei Dirigenti

Gli ultimi anni, nel contesto internazionale, sono stati caratterizzati da specifici provvedimenti legislativi emanati da vari Paesi volti a sostenere lo sviluppo dell’economia da un lato, fornendo maggiori diritti e tutele agli investitori, e dall’altro ponendo maggiori responsabilità in capo ai manager.

Dal 2003, a seguito degli scandali finanziari dell’ultimo decennio (da Enron a Parmalat, fino al crac Lehman Brothers), è stata accelerata in vari Paesi del mondo, compresa l’Italia (D. Lgs. 17 Gennaio 2003, n. 6: riforma del diritto societario entrata in vigore il 1 Gennaio 2004), la riforma dei sistemi di governance ed è stata posta maggiore responsabilità a carico degli organi di gestione e controllo delle società.

Oggi ancor di più questi soggetti possono quindi essere chiamati a rispondere per comportamento colposo o atto illecito con il proprio patrimonio personale, illimitatamente.

L’esigenza da parte di Amministratori e Dirigenti di salvaguardare il loro patrimonio ha quindi creato una forte domanda di assicurazione legata a tali rischi.

Sono sempre più richieste le polizze di Responsabilità Civile di Amministratori e Dirigenti (conosciute anche con la sigla D&O – Directors’ & Officers’ Liability), contratte dall’Azienda per assicurare gli organi di gestione e di controllo.

D&O – Come tutelare azienda e organi di gestione e controllo.

Come funziona una polizza D&O?

La polizza D&O opera a favore di amministratori, sindaci e dirigenti tenendoli indenni dalle perdite pecuniarie derivanti dagli atti illeciti commessi nelle loro funzioni manageriali e di supervisione, tutelandone il patrimonio personale e fornendo piena copertura per le loro responsabilità.

La polizza mantiene indenne l’azienda fino alla misura dell’indennizzo che l’azienda stessa ha corrisposto o sia tenuta per legge a corrispondere agli assicurati.

Da chi può essere sottoscritta la copertura?

Da qualunque società di capitali, società cooperative, associazioni riconosciute, fondazioni, consorzi, onlus e istituzioni finanziarie (banche, SGR, SIM).

Chi è assicurato?

Le persone fisiche che sono state, sono o saranno nominate: Amministratore Unico, Consigliere di amministrazione, Membro del Consiglio Direttivo o dell’organismo sociale equivalente, Membro del Consiglio di Sorveglianza, Membro del Consiglio di Gestione, Membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, Revisore Contabile, Membro effettivo o supplente del Collegio Sindacale, Direttore Generale, “Director & Officer” nei paesi a giurisdizione anglosassone e Dirigenti con deleghe da parte del Consiglio di Amministrazione della Società. Membri dell’Organismo speciale di vigilanza (D.Lgs. 231/01), Responsabile della sicurezza (D.Lgs. 81/08), Responsabile del trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/03), nonché qualsiasi dipendente della Società che sia riconosciuto quale Amministratore di fatto. I coniugi, gli eredi e gli aventi diritto degli Assicurati deceduti, oltre ai rappresentanti legali o agli aventi diritto degli Assicurati dichiarati legittimamente incapaci o insolvent

Chi può avanzare una richiesta di risarcimento?

Tutti: la società (comprese le controllate), il singolo socio e i terzi in genere (dalle banche ai clienti).

Quali sono le principali esclusioni della copertura assicurativa?

Sono esclusi dalla copertura il dolo (inassicurabile per legge), le richieste di risarcimento derivanti dall’attività svolta dall’azienda, i danni a cose e persone, le sanzioni o le multe.

Cosa copre la polizza D&O?

La polizza tutela il patrimonio personale degli Assicurati (i Dirigenti), tenendoli indenni da richieste di Risarcimento avanzate nei loro confronti per danni patrimoniali subiti da terzi a causa di errori, omissioni e/o violazioni degli obblighi a loro imposti da: legge, statuto, atto costitutivo, regolamenti e specifiche deleghe, purché tali atti non abbiano carattere di natura dolosa.

Chi sono i Terzi che possono avanzare una Richiesta di Risarcimento

A titolo esemplificativo: Società (comprese le controllate, tramite per esempio l’azione sociale di responsabilità), singolo Socio e Terzi in genere (Clienti, Fornitori, Concorrenti, Curatore Fallimentare, Pubblica Amministrazione/Autorità Governative, Banche, etc.).

Che differenza c’è tra copertura D&O ed RC Professionale?

La D&O copre le richieste di risarcimento derivanti dalla responsabilità civile gestionale e manageriale degli assicurati, così come previsto dagli articoli del Codice Civile 2392 (Responsabilità verso la società), 2393 (Azione sociale di responsabilità), 2393 bis (Azione sociale di responsabilità esercitata dai soci), 2394 (Responsabilità verso i creditori sociali), 2394 bis (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali), 2395 (Azione individuale del socio e del terzo), 2396 (Direttori generali), 2407 (Responsabilità).

La RC Professionale copre le richieste di risarcimento derivanti da danni patrimoniali cagionati ai clienti e derivanti da errori, negligenze, ritardi od omissioni della società o dei suoi dipendenti nell’ esercizio della propria attività sociale.

Quali possono essere alcune tipiche tipologie di sinistro coperte dalla D&O?

Violazione dell’obbligo fiduciario nei confronti degli azionisti; richieste di risarcimento derivanti da “mala gestio”/cattiva amministrazione del patrimonio aziendale; violazione di leggi e regolamenti; fallimento, bancarotta ed altre procedure concorsuali; violazione degli impegni assunti con i creditori; mancato rispetto della normativa pubblica; mobbing e discriminazioni in genere; violazioni di accordi aziendali; violazioni di legge sulla privacy; violazioni relative al mancato rispetto della normativa sulla sicurezza nell’ambiente di lavoro; mancato rispetto delle disposizioni previste dal D.lgs 231/01; indebita percezione di erogazioni pubbliche; violazione di norme sulla pubblicità, ecc.

Specifica delle garanzie comprese nel settore Tutela Legale

Rischio assicurato

  • TUTELA DEI DIRITTI DELLE PERSONE ASSICURATE/BENEFICIARIE, NELL’ESERCIZIO DELLA SPECIFICA ATTIVITÀ SVOLTA IN NOME E PER CONTO DELL’AZIENDA CONTRAENTE in conseguenza di fatti derivanti dal rischio dichiarato ed esercitato in conformità alle autorizzazioni, certificazioni e prescrizioni richieste dalla legge.

La garanzia è prestata alle condizioni e limiti soggettivi, territoriali e temporali indicati espressamente dalla Copertura RC D&O. Ove da quest’ultima previsto opera, altresì, con efficacia RETROATTIVA e POSTUMA per quanto forma oggetto della Copertura RC D&O. E’ fatto salvo quanto espressamente previsto per la copertura in Sede Penale del presente contratto.

  • Soggetto Contraente: Azienda
  • Soggetti e Beni assicurabili: Coloro per i quali è stata perfezionata da parte della Contraente la copertura RC D&O, come descritti dalla polizza stessa.

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