Gestione separata
Open multiasset
Piano di accumulo

Le compagnie di assicurazione sono in grado di gestire, proteggere e far crescere il risparmio con strumenti avanzati e con dei grandi vantaggi rispetto ad altre forme di investimento.

Impignorabilità e insequestrabilità

L’articolo 1923 del codice civile – diritti dei creditori e degli eredi – al primo comma dice: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita non sono sequestrabili o pignorabili.

Per diritto di completezza, la più recente giurisprudenza ha alle volte cercato di stravolgere questo principio, ma dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.

Le somme delle polizze vita sono fuori dall’ asse ereditario

Le polizze assicurative possono essere utilizzate per tutelare le persone a noi care , uscendo quasi totalmente dall’ asse ereditario infatti: l’ articolo 1920 del codice civile sancisce che nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.

Che cosa è una gestione separata

La Gestione Separata è un particolare fondo, creato dalla Compagnia di Assicurazioni, nel quale vengono investiti capitali dei clienti che sottoscrivono prodotti di risparmio o finanziari.

Il nome “gestione separata” è così perché il patrimonio di questa particolare gestione finanziaria è separato da ogni altro patrimonio della Compagnia. In parole più semplici se la Compagnia dovesse trovarsi in difficoltà il denaro nella Gestione Separata non fa parte dei beni a disposizione della compagnia.

Dove investe la Gestione separata

Il patrimonio della Gestione Separata è investito in titoli che per natura
hanno una bassa esposizione al rischio:
obbligazioni e titoli di stato generalmente costituiscono la gran parte dei patrimoni investiti.

L’insieme delle regole di bilancio e dell’attività di gestione fanno sì che la Gestione Separata non subisca la volatilità caratteristica degli altri prodotti finanziari: il patrimonio e il rendimento sono stabili e continui nel tempo, offrendo in questo modo tranquillità e sicurezza all’investitore.

Il Rendimento

Il risultato finale dell’attività di gestione è il rendimento.
Le Gestioni Separate, a differenza degli altri prodotti finanziari, non hanno un valore di quota pubblicato giornalmente o settimanalmente sui quotidiani (anche se in ricorrenze stabilite la Gestione separata
solitamente emana un andamento). All’nizio di ogni anno, viene calcolato il rendimento per l’anno solare che si è concluso.

La Gestione Separata come una cassaforte: sicura!

Molti sono i motivi per cui è considerato da molti l’investimento più sicuro.

In primis i vincoli stabiliti dall’Organo di Vigilanza del settore assicurativo IVASS (che i patrimoni delle Gestioni Separate possono essere investiti solo in titoli che rispettino l’esigenza di garantire la sicurezza, la redditività e la liquidità degli investimenti).
A questi vincoli si sommano gli impegni che la Compagnia ha preso verso i Clienti: doveri importanti, che derivano principalmente dal tipo di garanzia sul capitale prevista dal contratto.
L’attività di gestione della Compagnia deve, quindi, essere sempre più professionale e attenta, in modo da coniugare il rispetto dei vincoli con la ricerca del rendimento.

Che cosa ne pensa Il Sole 24 Ore

Un investimento può essere considerato sicuro quando in ogni caso ad una data prestabilita il denaro investito viene restituito interamente. Un investimento non è sicuro quando sussiste il pericolo effettivo del fallimento del debitore o quando l’investitore partecipi alle operazioni finanziarie del debitore assumendone anche i rischi, come nel caso di azioni o di fondi.

La gestione separata che si ha nelle assicurazioni sulla vita è uno dei prodotti assicurativi più sicuri sul mercato. Si tratta infatti di fondi creati appositamente dalle imprese di assicurazione, distinti da quelli della compagnia. Nel caso in cui quest’ultima fallisse, il capitale accantonato con la polizza sarebbe comunque garantito. Le compagnie sono inoltre tenute, ogni tre mesi, a pubblicare sulle testate nazionali la composizione della gestione separata, che solitamente è orientata verso investimenti prudenti, Btp, Cct, Ctz e Bot, mentre l’esposizione azionaria è piuttosto limitata.

Nella seconda parte degli anni ‘ 90, queste polizze venivano considerate come ormai superate dai prodotti vita di nuova generazione (le unit e le index linked) più dinamici in quanto legati in modo più stretto agli andamenti dei mercati finanziari. Ma la crisi del 2008, che ha prodotto gravi perdite nei bilanci delle unit linked e ha messo in discussione persino la garanzia di restituzione del capitale a scadenza nel caso delle index linked (quelle con sottostanti collegati a Lehman Brothers o alle banche islandesi), ha riabilitato i punti di forza dei contratti vita
tradizionali.

Dal 1981 al 2009 le gestioni separate hanno registrato solo performance nette positive. Inoltre, i risultati vengono sempre consolidati: il capitale accantonato si rivaluta ogni anno e non può mai scendere. Ogni anno alla ricorrenza della sottoscrizione viene calcolato il rendimento ottenuto che va ad aggiungersi al capitale iniziale. Alla ricorrenza successiva il rendimento verrà calcolato sul totale (capitale iniziale + rendimento del
primo anno) e così di seguito per tutta la durata del contratto.

Gestione separata

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Open Multiasset

Open Multiasset è un prodotto multiramo che offre la possibilità di diversificare la gestione dei propri risparmi: da una parte si investe nella gestione separata PREFIN PLUS che garantisce il capitale, dall’altra su fondi unit linked, che consentono di partecipare agli andamenti dei mercati finanziari.
Puoi costruire un portafoglio su misura, che possa conciliare l’orizzonte temporale per l’investimento con la propensione al rischio, con la possibilità di effettuare in ogni momento  switch tra un fondo e l’altro della multiramo, per cambiare subito la linea del proprio investimento coerentemente con il proprio profilo di rischio.

OPEN è una polizza vita? Si per cui...

L’articolo 1923 del codice civile – diritti dei creditori e degli eredi – al primo comma dice: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare. In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte  il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita non sono sequestrabili o pignorabili. Per diritto di completezza, la più recente giurisprudenza ha alle volte cercato di stravolgere questo principio,
ma dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.

Le somme delle polizze vita sono fuori dall’asse ereditario

Le polizze assicurative possono essere utilizzate per tutelare le persone a noi care, uscendo quasi totalmente* dall’asse ereditario infatti: l’articolo 1920 del codice civile sancisce che nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.
* per un approfondimento contattaci

Che cosa sono i fondi di investimento

Il Testo Unico dell’Intermediazione Finanziaria definisce gli OICR (Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio) identificandoli con i fondi comuni (OICR aventi forma contrattuale) e le Sicav (OICR aventi forma statutaria).
Entrambe le categorie sono disciplinate da un apposito documento, il regolamento di gestione nel caso dei fondi comuni e lo statuto nel caso delle Sicav. Tale documento definisce le caratteristiche e i criteri di funzionamento, la denominazione, la durata, le modalità di partecipazione, i termini e le modalità di emissione ed estinzione dei certificati, di sottoscrizione, di rimborso e di liquidazione, gli organi competenti per la scelta degli investimenti, il tipo di beni e strumenti finanziari oggetto di investimento, le spese e le modalità di pubblicizzazione del valore. (fonte : BorsaItaliana)
In OPEN MULTIASSET sono la parte del tuo investimento su cui puoi costruire un portafoglio su misura e muoverti in maniera libera tra i fondi di investimento a disposizione.
È possibile scegliere tra un’ampia gamma di OICR, per poter diversificare in termini di stile di gestione, asset class, area geografica, settore merceologico.
La libertà che ti consente di modificare nel tempo, con facilità e tempestività, le tue scelte di investimento.

Che cos'è la gestione separata

La Gestione Separata è un particolare fondo, creato dalla Compagnia di Assicurazioni, nel quale vengono investiti capitali dei clienti che sottoscrivono prodotti di risparmio o finanziari. Il nome “gestione separata” è così perché il patrimonio di questa particolare gestione finanziaria è separato da ogni altro patrimonio della Compagnia.
In OPEN MULTIASSET è la parte del tuo investimento sempre garantita, qualunque cosa accada sui mercati finanziari.
La gestione separata garantisce il capitale in essa investito e riconosce un rendimento annuo definitivamente acquisito, che quindi continua a generare rivalutazione nel tempo.
È la cassaforte del tuo investimento: capitale che cresce in maniera contenuta e costante nel tempo, ma sempre al sicuro.

Piano di accumulo (Risparmio&Investimento)

È la polizza che consente di cogliere le opportunità di crescita dei mercati finanziari, attraverso versamenti annui, e che, insieme, garantisce una tutela assicurativa, mediante la sottoscrizione libera delle coperture in caso di decesso o in caso di infortunio.

Come viene garantito il mio profilo di rischio

L’Investitore può scegliere, sulla base della propria propensione al rischio, della durata preferita dell’investimento (orizzonte temporale) e delle proprie aspettative di rendimento, il comparto di investimento secondo il profilo desiderato. L’Investitore-Contraente può altresì decidere di ripartire il capitale investito in uno o più comparti di investimento, secondo percentuali di sua scelta (c.d. combinazione libera).

In quali fondi posso investire

Risparmio&Investimento consente di investire nei diversi comparti di investimento del Fondo Interno “UNIQA Previdenza”, dal valore del quale dipenderanno le prestazioni finanziarie e assicurative previste dal contratto. Lo scopo della gestione del Fondo Interno è quello di realizzare l’incremento delle somme che vi affluiscono mediante il loro investimento in specifiche attività finanziarie secondo una strategia prestabilita, variabile da comparto a comparto.
Quattro linee in base al tuo profilo

  • FORZA PRUDENTE
  • FORZA BILANCIATA
  • FORZA AGGRESSIVA
  • FORZA DINAMICA

E’ un prodotto di risparmio ma ho anche garanzie assicurative

Si, il prodotto prevede in caso di decesso dell’Assicurato una tutela economica che consiste in una maggiorazione dell’1% del valore delle quote acquisite nel contratto.
Anche in caso di invalidità permanente dell’Assicurato, come ulteriore tutela, viene riconoscita a titolo gratuito, che consiste nell’esonerare l’Investitore dal pagamento dei premi relativi al piano di accumulo dell’assicurazione base principale scadenti dopo la data di denuncia dello stato di invalidità. Tali premi saranno pagati dalla società.

Gestione del Risparmio

Richiesta Preventivo

Contattaci e saremo lieti di sottoporti il nostro Preventivo.

Ogni professionista deve in base alla Riforma delle professioni contenuta nel dlgs 137/2012 stipulare polizza per danni causati al terzi nell’ esercizio della sua attività.

La necessità di coprire eventuali danni a terzi, clienti e pazienti è sempre stata una necessità per il professionista; la legge del 2012 lo ha reso obbligatorio recitando così:

Decreto Legislativo 137/2012
Art. 5 – Obbligo di assicurazione
1. Il professionista e’ tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall’esercizio dell’attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell’assunzione dell’incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1, l’obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.

Professione Sanitaria

Il mondo sanitario è oramai riconosciuto come uno degli ambiti di maggiore contenzioso tra Utente (paziente) e Professionista (Medico o Operatore sanitario). Il mercato assicurativo italiano ha, in fasi alterne, cercato di non assumere questo tipo di rischio considerato troppo oneroso. Nel frattempo anche grazie alla crescente legislazione e giurisprudenza sono nate delle compagnie specializzate che coprono i rischi generati dall’ attività professionale nel mondo della sanità.

Legge Gelli rivoluzione copernicana

La legge 8 marzo 2017 n.24 “Disposizioni in materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonché in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie”, detta anche Legge Gelli, sancisce l’ obbligo di assicurazione per le strutture e per ogni esercente le professioni sanitarie.

La legge riconferma l’obbligatorietà assicurativa solo per le strutture sanitarie pubbliche e private sanitarie e socio-sanitarie. Rimane l’obbligatorietà per gli esercenti le professioni sanitarie che svolgano l’attività libero professionale.

La vera innovazione è l’ obbligatorietà della copertura assicurativa per l’azione di rivalsa, ovvero se il professionista commette un errore grave (colpa grave) deve contribuire “quota parte” al risarcimento del danno causato. Di fatto dunque per i liberi professionisti titolari di studio la responsabilità rimane di tipo contrattuale. Chi invece esercita come collaboratore esterno negli studi dei colleghi o lavora, con qualsiasi tipo di contratto, come collaboratore esterno risponde per responsabilità extracontrattuale.

I tipi di colpa

La legge prevede differenze di colpa, vediamo i tre tipi di colpa:

  • Colpa Lievissima
  • Colpa lieve: quando non viene rispettata la normale diligenza richiesta ad un professionista, che – è sempre bene ripeterlo – è comunque gravato da un onere di diligenza superiore a quella richiesta al comune cittadino.
  • Colpa Grave: quando non vengono rispettate nemmeno le più elementari indicazioni di condotta, che chiunque rispetterebbe.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

Professioni tecniche e liberali

Il D. Lgs.n. 138 del 13 agosto 2011e la legge 148/2011 ha reso l’Assicurazione RC Professionale obbligatoria per tutti i professionisti che intendono iscriversi all’Albo.
L’ingegnere che commette un errore di calcolo o il commercialista che inverte per errore una cifra nella dichiarazione, sono solo alcuni degli esempi che possono essere fatti per affermare che, al di la dell’ obbligo, la Responsabilità Civile per un professionista è un valore aggiunto.
Nelle professioni tecniche e liberali possiamo inserire ad esempio: ingegneri, avvocati, geometri, amministratori di condominio, commercialisti o consulenti del lavoro.

Focus avvocati

La riforma forense (legge 247/2012), poi attuata dal decreto del 22 settembre 2016 del ministro della Giustizia, allinea gli avvocati alle altre professioni, per cui l’assicurazione per la responsabilità professionale è vincolante dal 2013. L’obbligo riguarda gli avvocati, le associazioni e le società tra professionisti e coinvolge direttamente non solo chi non ha
ancora una polizza. Anche i legali già assicurati devono verificare che i loro contratti siano adeguati alle condizioni e ai massimali minimi stabiliti dal decreto del ministero della Giustizia. Attenzione, quindi, a cercare la polizza giusta: non tutte quelle offerte dal mercato potrebbero essere allineate ai nuovi parametri.

Vediamo insieme quanto riportato nella legge per quanto riguarda i massimali minimi in base alla tipologia di organizzazione:

Attività svolta in forma individuale con fatturato non superiore a € 30.000
massimale € 350.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato tra i € 30.000 e i € 70.000
massimale € 500.000,00

Attività svolta in forma individuale con fatturato sopra i € 70.000
massimale € 1.000.000,00

Attività svolta in forma collettiva (studio associato o società tra professionisti) con un massimo di 10 professionisti e un massimo di € 500.000 di fatturato
massimale € 2.000.000,00 per sinistro con il limite di € 4.000.000, per anno

Attività svolta in forma collettiva ( studio associato o società tra professionisti) con un più di 10 professionisti
massimale € 5.000.000,00 per sinistro con il limite di € 10.000.000, per anno

Per tutte le professioni: cos'è la clausola claims made

Veniamo a conoscenza dei danni arrecati ad altri immediatamente?
Passano giorni? O alle volte anche mesi o anni?
Dall’ inglese Claims Made potremmo tradurla con “a richiesta fatta”. Generalmente quando viene inserita la clausola Claims made si intende legare il sinistro e il danno al momento in cui per la prima volta qualcuno avanza pretese risarcitorie o comunque lamenta la possibilità che sia stato danneggiato.

La differenza tra una polizza assicurativa in regime claims made ed una in regime “Loss occurrence” (altra forma di stipula delle polizze assicurative) è immediatamente percepibile nel caso della responsabilità professionale, in cui tra il momento in cui il professionista commette l’errore professionale ed il momento in cui il cliente ha percezione dell’errore professionale
può passare molto tempo.

In definitiva la clausola Claims made tutela, nelle professioni, l’ Assicurato che è chiamato a rispondere, in un determinato momento, di un danno avvenuto in precedenza e di cui ne viene a conoscenza con ritardo.

Quale polizza scegliere

Abbiamo fatto una scelta di campo, scegliendo una delle Compagnie più esperte e grandi d’Europa sull’RC medica.

AmTrust Europe in Italia è la compagnia leader per il settore assicurativo della Responsabilità Sanitaria. Attiva in Italia dal 2009 è leader di mercato con oltre il 60% per le coperture stipulate con gli enti ospedalieri e con oltre 100.000 medici assicurati.

Am trust offre una gamma di soluzioni specifiche per il sistema sanitario, il comparto medico e non medico, medical malpractice, responsabilità civile terzi e prestatori d’opera, responsabilità civile professionale, assicurazione per la colpa grave.

AmTrust Linea Persona, prodotti dedicati al comparto medico e non medico

AmTrust Doctors Silver: prodotto per la responsabilità civile e professionale dei medici.

AmTrust Doctors Gold: prodotto per la responsabilità civile e professionale e la tutela legale dei medici.

AmTrust Nurse&Care Silver: prodotto per la responsabilità civile professionale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Nurse&Care Gold: prodotto per la responsabilità civile professionale e la tutela legale per sanitari non medici, dipendenti di aziende sanitarie e/o liberi professionisti.

AmTrust Linea Aziende, prodotti dedicati alle aziende sanitarie, laboratori, cliniche private.

AmTrust Colpa Grave: prodotto per la responsabilità civile professionale per colpa grave dei dipendenti di aziende sanitarie.

AmTrust Home&Care:  prodotto per la responsabilità civile delle strutture residenziali e socio-sanitarie.

AmTrust Clinics: prodotto per la responsabilità civile strutture sanitarie private e personale non dipendente.

AmTrust Labs: prodotto per la responsabilità civile per strutture ambulatoriali – laboratori di analisi – centri di diagnostica.

AmTrust Clinical Trials: prodotto per la responsabilità civile delle sperimentazioni cliniche

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.

La retroattività: cos’è? è utile? quando estenderla?

Anche le leggi che normano le responsabilità nelle professioni parlano di retroattività, vediamo cos’è in maniera pratica. La retroattività è una garanzia che consente di essere coperto per i danni che sono avvenuti anche prima della stipula della polizza assicurativa.

Questo concetto va però integrato per essere a pieno compreso con la clausola claims made e con le dichiarazioni rilasciate dall’assicurato, infatti altrimenti si potrebbe erroneamente pensare che la polizza copra i danni di cui sono a conoscenza anche prima della stipula del contratto.
La retroattività vale esclusivamente per i danni che, pur essendo avvenuti prima della stipula del contratto, non siano noti all’assicurato e di cui non vi sia “notizia” da parte del danneggiato (Claims made).

Assunto questo concetto possiamo dire che la retroattività è utilissima. Facciamo un esempio: oggi l’ing. Rossi stipula il suo contratto assicurativo RC professionale e fra un mese il sig. Verdi, cliente, lamenta che il balcone progettato due anni fa dall’ing Rossi è caduto danneggiando le auto sottostanti. Senza la retroattività questo danno sarebbe fuori dalla copertura assicurativa!

E’ intuitivo che, per rispondere all’ultima domanda, la retroattività andrebbe estesa al massimo ovvero illimitatamente. E’ anche vero che per alcuni tipi di danni la legge prevede delle prescrizioni superati alcuni tempi, ma la giurisprudenza si sta evolvendo e rendendo sempre meno certi i tempi di prescrizione.

Responsabilità penale

La responsabilità medica, peraltro, non limita i suoi risvolti a quelli di carattere civile, ma può comportare conseguenze anche sul piano penale.
Infatti l’articolo 590-sexies c.p., così come riformato dalla legge Gelli, prevede una particolare responsabilità penale dei medici per omicidio colposo o lesioni cagionati nell’esercizio della professione sanitaria, responsabilità che è tuttavia esclusa per imperizia nel caso in cui il sanitario dimostri di essersi attenuto, nell’esecuzione della sua opera professionale, alle linee guida o alle buone prassi clinico-assistenziali.
Tale responsabilità non può essere ceduta alla compagnia di assicurazione come quella civile, ma il professionista può tutelarsi attraverso la polizza tutela legale che mette a disposizioni capitali per la scelta dei migliori legali e per accedere a tutti gli strumenti utili, come le perizie di parte, nel procedimento penale.