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Impignorabilità e insequestrabilità
L’articolo 1923 del codice civile – diritti dei creditori e degli eredi – al primo comma dice: le somme dovute dall’assicuratore al contraente o al beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.
In pratica tutte le polizze in cui è presente seppur in minima parte il rischio demografico e nelle quali è presente la figura dell’assicurato che si possono qualificare come polizze vita non sono sequestrabili o pignorabili.
Per diritto di completezza, la più recente giurisprudenza ha alle volte cercato di stravolgere questo principio, ma dove sono palesi le finalità previdenziali e il contratto è stato stipulato in bonis senza alcun legame con creditori ipotetici futuri, la polizza vita è ancora oggi, l’unico strumento che difende i capitali da eventuali creditori.
Le somme delle polizze vita sono fuori dall’ asse ereditario
Le polizze assicurative possono essere utilizzate per tutelare le persone a noi care , uscendo quasi totalmente dall’ asse ereditario infatti: l’ articolo 1920 del codice civile sancisce che nel caso delle polizze vita l’atto di designazione del beneficiario è un atto unilaterale a favore di un terzo ed è un atto tra vivi nel senso che il beneficiario non acquista il diritto al pagamento dell’indennità a titolo di legato o di quota ereditaria, ma iure proprio (per diritto proprio) in base alla promessa fatta dall’assicuratore di pagare il capitale al momento del verificarsi dell’evento assicurato.